Comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute e delle Liquidazioni Periodiche IVA
Con il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono state introdotte due nuove comunicazioni telematiche obbligatorie:
- la “Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute”
(in sostituzione della precedente “Comunicazione Telematica delle Operazioni Rilevanti ai fini Iva” o “Spesometro” che resta valida come ultimo adempimento in Aprile per i dati relativi al periodo di imposta 2016) - la “Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA”.
La trasmissione dei dati sia della Comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute sia della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva, va eseguita unicamente per via telematica e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (con l’eccezione della comunicazione del secondo trimestre, che deve essere tramessa entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto di ciascun anno).
Con il Provvedimento del 27/03/2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito definitivamente i termini di presentazione degli adempimenti indicando che solo ed esclusivamenteper l’anno 2017, la Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute viene accorpata in due semestri con scadenza al 18 settembre 2017 e 28 febbraio 2018.
La seguente tabella indica i termini di presentazione per la fase transitoria 2017 e per i successivi anni a regime.
Comunicazione fatture 2017 scadenza:
Tipo comunicazione: | scadenza 1° anno di entrata in vigore: | scadenza a regime |
Comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute nel 2017 (art. 21 Dl n. 78/2010) | I° semestre: entro il 18 settembre
II° semestre 2017: entro il 28 febbraio 2018 |
1° trimestre: entro il 31 maggio
2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 16 settembre 4° trimestre: entro la fine di febbraio dell’anno successivo. |
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) | 1° trimestre: entro il 31 maggio
2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 16 settembre 4° trimestre: entro la fine di febbraio dell’anno successivo. |
1° trimestre: entro il 31 maggio
2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 16 settembre 4° trimestre: entro la fine di febbraio dell’anno successivo. |